Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 158/1998

    Questione infondata
    8 maggio 1998

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1-ter e 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotti dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), denunciati, sotto molteplici profili, in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 13 e 27 Cost., in quanto, nei casi di opere (nella specie: costruzione di una veranda in legno) realizzate senza la prescritta autorizzazione in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sono previste sanzioni penali anche quando l'autorizzazione (nella specie del Sindaco) sia stata successivamente accordata. Ribaditi i principi affermati dalla Corte costituzionale - nel dichiarare prive di fondamento analoghe questioni - riguardo alla compatibilità delle norme impugnate con il principio di legalità, in relazione ai diversi motivi (pretesa indeterminatezza delle fattispecie e delle sanzioni, accentuata severità del trattamento, non richiesto accertamento della offensività del reato) per cui se ne era assunta la violazione; ai criteri di integralità e globalità a cui nell'attuale legislazione in materia - a differenza di quella precedente - è improntata la tutela del paesaggio, ed ai rapporti tra questa e la tutela ambientale, va particolarmente sottolineato che è certo ammissibile sul piano costituzionale, - allorché il bene tutelato (e nella specie tutelato dal principio fondamentale sancito dall'art. 9 Cost.) per il suo valore, come apprezzato dal legislatore, esiga protezione anche da potenziali interventi di manomissione, e quindi, secondo un principio desumibile dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, in relazione all'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 312 del 1985, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione n. 431, il legislatore ritenga imprescindibile la verifica preventiva della conciliabilità dell'attività privata con l'interesse pubblico tutelato - che l'autorizzazione, se intervenuta dopo l'inizio - dell'attività soggetta al necessario previo controllo paesaggistico, non sia sufficiente a rimuoverne in via generale l'antigiuridicità. A meno che, beninteso, non si inserisca, tra le norme applicabili, una espressa previsione di sanatoria, come quella (assoggettata a precise prefigurate condizioni) contenuta nell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che però riguarda esclusivamente la materia urbanistica. - Cfr. S. nn. 247/1997, 67/1992, 151/1986, 122/1993, 269/1993, 318/1996 e 46/1995, e O. nn. 68/1998 e 431/1991. red.: S. Pomodoro

    Art. 110 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 9 cost. · Art. 3 cost.

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  • Sentenza n. 262/1997

    Questione infondata
    23 luglio 1997

    Non è fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) - <<nella parte in cui consentono l'imposizione del vincolo di durata indefinita su immobili ricompresi nell'elenco delle bellezze d'assieme, redatto ai sensi dell'art. 2 della medesima legge senza la previsione di un termine per la conclusione del procedimento di imposizione del vincolo definitivo (approvazione dell'elenco da parte del Ministro, ora Regione competente) e senza il rispetto delle formalità previste dalla legge a tutela del diritto di proprietà e del diritto di costruire>> -, in quanto il legislatore ha previsto un sistema (v., in particolare, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi"; e, per quanto riguarda la Regione Veneto, la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 1, Capo IV), con il quale ha inteso dare applicazione generale a regole, in buona parte enucleate in sede di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che sono attuazione, sia pure non esaustiva, del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione negli obiettivi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e tempestività dell'azione amministrativa, quali valori essenziali di un ordinamento democratico. red.: G. Leo

    Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 97 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2000 al 22 dicembre 2008. 5 parole tolte, 15 parole aggiunte.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: LGS. 29 OTTOBRE 1999aggiunto: L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 490 aggiunto: 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art7 · fonte del testo