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Indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle localita' o dalla notificazione di cui all'art. 6, il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta':
- 1)di inibire che si eseguano senza preventiva autorizzazione lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle localita' soggette alla presente legge;
- 2)di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente la sospensione degli iniziati lavori.
Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000
