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Indipendentemente dall'inclusione nell'elenco delle localita' o dalla notificazione di cui all'art. 6, il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta':

  • 1)di inibire che si eseguano senza preventiva autorizzazione lavori comunque capaci di recar pregiudizio all'attuale stato esteriore delle cose e delle localita' soggette alla presente legge;
  • 2)di ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui al numero precedente la sospensione degli iniziati lavori.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1939 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-29;1497~art8 · fonte del testo