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[1]In ogni Comune l'attuazione dei compiti dell'Opera Nazionale e' affidata a patroni dell'uno e dell'altro sesso, scelti dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale tra persone di indiscussa probita' e rettitudine e possibilmente esperte in materia di assistenza materna e infantile.

[2]I patroni:

[3]1° organizzano e attuano in tutte le forme consentite dalla presente legge e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternita' con ambulatori specializzati e adoprandosi perche' le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento, anche col concorso d'infermiere retribuite dall'Opera Nazionale e di visitatrici volontarie;

[4]2° esercitano una vigilanza igienica, educatica e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatorio istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;

[5]3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle congregazioni di carita', le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n.6972;

[6]4° vigilano sui fanciulli e adolescenti denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, e curano che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;

[7]5° denunziano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;

[8]6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nei singoli Comuni, e promuovono, quando occorra, dai Sottoprefetti, i provvedimenti di cui all'articolo 27 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2841.

[9]Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, e degli ispettori dell'industria e del lavoro, i quali devono prestare la necessaria assistenza.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art10 · fonte del testo