Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933. 309 parole tolte, 150 parole aggiunte in 9 capoversi.
In ogni Comune aggiunto: e' costituito, per l'attuazione dei compiti tolto: dell'Opera nazionale e' affidata a patroni dell'uno e dell'altro sesso, scelti dalla Giunta esecutiva della Federazione provinciale aggiunto: della Federazione provinciale, un Comitato di patronato, composto di membri di diritto e di altri scelti dal presidente della Federazione stessa tra persone di indiscussa probita' e rettitudine, tolto: e possibilmente esperte in materia di assistenza materna tolto: e aggiunto: ed infantile.
tolto: I patroni:
tolto: 1° organizzano e attuano in tutte le forme consentite dalla presente legge e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternita' con ambulatori specializzati e adoprandosi perche' le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il divezzamento, anche col concorso d'infermiere retribuite dall'Opera Nazionale e di visitatrici volontarie;
tolto: 2° esercitano una vigilanza igienica, educatica e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatorio istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;
tolto: 3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle congregazioni di carita', le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n.6972;aggiunto: Sono patroni di diritto: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore, designati dal presidente del Tribunale, l'ufficiale sanitario del Comune, il presidente della Congregazione di carita', il direttore didattico o un maestro, un sacerdote che abbia cura di anime, designato dal prefetto, la segretaria del Fascio femminile.
tolto: 4° vigilano sui fanciulli e adolescenti denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, e curano che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;aggiunto: Nei Comuni nei quali occorra costituire piu' di un Comitato, i componenti dei Comitati aggiunti sono nominati dal Comitato indicato al primo comma del presento articolo, cui spetta determinare, con deliberazione approvata dal Consiglio direttivo della Federazione, il numero dei Comitati aggiunti e dei rispettivi componenti.
tolto: 5° denunziano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzione alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;
tolto: 6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nei singoli Comuni, e promuovono, quando occorra, dai Sottoprefetti, i provvedimenti di cui all'articolo 27 del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2841.
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tolto: Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, e degli ispettori dell'industria e del lavoro, i quali devono prestare la necessaria assistenzaaggiunto: La nomina dei patroni e delle patronesse non di diritto e dei componenti dei Comitati aggiunti deve essere ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione.