Art. 11 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Testo vigente dal 16 dicembre 2010
Art. 11 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Testo vigente dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010. 290 parole tolte, 13 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: I Comitati di patronato:
tolto: 1° organizzano e attuano, in tutte le forme consentite dalla presente legge e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternita' con ambulatori specializzati e adoperandosi perche' le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il disvezzamento, anche col concorso d'infermiere retribuite dall'Opera nazionale e di visitatrici volontarie;
tolto: 2° esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;
tolto: 3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli e normali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle Congregazioni di carita', le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;
tolto: 4° vigilano sui fanciulli e adolescenti, denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria, i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, e curano che in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;
tolto: 5° denunziano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;
tolto: 6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nei singoli Comuni, e promuovono, quando occorra, dai prefetti, i provvedimenti di cui all'articolo 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.
tolto: Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi i quali devono prestare la necessaria assistenza.aggiunto: Art. 11 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art11bis · fonte del testo