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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010. 290 parole tolte, 13 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: I Comitati di patronato:

tolto: 1° organizzano e attuano, in tutte le forme consentite dalla presente legge e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternita' con ambulatori specializzati e adoperandosi perche' le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il disvezzamento, anche col concorso d'infermiere retribuite dall'Opera nazionale e di visitatrici volontarie;

tolto: 2° esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;

tolto: 3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli e normali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle Congregazioni di carita', le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

tolto: 4° vigilano sui fanciulli e adolescenti, denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria, i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, e curano che in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;

tolto: 5° denunziano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;

tolto: 6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nei singoli Comuni, e promuovono, quando occorra, dai prefetti, i provvedimenti di cui all'articolo 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

tolto: Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi i quali devono prestare la necessaria assistenza.aggiunto: Art. 11 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art11bis · fonte del testo