Art. 24 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Testo vigente dal 16 dicembre 2010
Art. 24 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Testo vigente dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010. 64 parole tolte, 13 parole aggiunte.
tolto: L'accertamento delle contravvenzioni previste nei precedenti articoli 23 e 24, e negli articoli 76, secondo comma, 78, 79, 101, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, puo' essere promosso dall'Opera nazionale alla quale, in ogni caso, le autorita' locali debbono dare immediata notizia delle contravvenzioni accertate e dei provvedimenti adottati.aggiunto: Art. 24 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art24bis · fonte del testo