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[1]Per il coordinamento delle loro attivita' i patroni sono riuniti, nei singoli Comuni, in uno o piu' Comitati di patronato.

[2]Il numero di tali Comitati e dei componenti di ciascuno di essi e' stabilito, per ogni Comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale.

[3]Di ciascun Comitato fanno parte, di diritto, l'ufficiale sanitario del Comune, il direttore didattico o un maestro, e un sacerdote che abbia cura d'anime, designato dal Prefetto. Nella citta', ove siano piu' Comitati di patronato, ne faranno parte medici condotti incaricati dall'ufficiale sanitario del Comune.

[4]I Comitati hanno sede in locali forniti gratuitamente dal Comune.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art11 · fonte del testo