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[1]Per il coordinamento delle loro attivita' i patroni sono riuniti, nei singoli Comuni, in uno o piu' Comitati di patronato.

[2]Il numero di tali Comitati e dei componenti di ciascuno di essi e' stabilito, per ogni Comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale.

[3]((Di ciascun Comitato fanno parte, di diritto, il segretario politico del Fascio locale; un magistrato designato, nei capoluoghi di mandamento, dal presidente del Tribunale della giurisdizione, od il conciliatore negli altri Comuni; l'ufficiale sanitario del Comune; il presidente della Congregazione di carita'; il direttore didattico o un maestro, e un sacerdote che abbia cura d'anime, designato dal Prefetto. Nei Comuni in cui esista il Fascio femminile, fa parte di diritto del Comitato di patronato la delegata di sanita' del Fascio medesimo, la quale, nei Comuni ove siano piu' Comitati di patronato, nomina a sua volta una propria rappresentante per ogni Comitato.

[4]Nei Comuni ove siano piu' Comitati di patronato, fanno parte di ogni Comitato un medico condotto designato dall'ufficiale sanitario del Comune, un componente della Congregazione di carita' e un delegato del segretario politico del Fascio locale)).

[5]I Comitati hanno sede in locali forniti gratuitamente dal Comune.

Testo in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1926

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926. 8 parole tolte, 100 parole aggiunte in 2 capoversi.

Di ciascun Comitato fanno parte, di diritto, aggiunto: il segretario politico del Fascio locale; un magistrato designato, nei capoluoghi di mandamento, dal presidente del Tribunale della giurisdizione, od il conciliatore negli altri Comuni; l'ufficiale sanitario del Comunetolto: ,aggiunto: ; il presidente della Congregazione di carita'; il direttore didattico o un maestro, e un sacerdote che abbia cura d'anime, designato dal Prefetto. tolto: Nella citta', aggiunto: Nei Comuni in cui esista il Fascio femminile, fa parte di diritto del Comitato di patronato la delegata di sanita' del Fascio medesimo, la quale, nei Comuni ove siano piu' Comitati di patronato, nomina a sua volta una propria rappresentante per ogni Comitato.

aggiunto: Nei Comuni ove siano piu' Comitati di patronato, tolto: ne faranno parte medici condotti incaricati aggiunto: fanno parte di ogni Comitato un medico condotto designato dall'ufficiale sanitario del Comuneaggiunto: , un componente della Congregazione di carita' e un delegato del segretario politico del Fascio locale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art11 · fonte del testo