Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933. Leggi il testo vigente →
[1]Per il coordinamento delle loro attivita' i patroni sono riuniti, nei singoli Comuni, in uno o piu' Comitati di patronato.
[2]Il numero di tali Comitati e dei componenti di ciascuno di essi e' stabilito, per ogni Comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale.
[3]((Di ciascun Comitato fanno parte, di diritto, il segretario politico del Fascio locale; un magistrato designato, nei capoluoghi di mandamento, dal presidente del Tribunale della giurisdizione, od il conciliatore negli altri Comuni; l'ufficiale sanitario del Comune; il presidente della Congregazione di carita'; il direttore didattico o un maestro, e un sacerdote che abbia cura d'anime, designato dal Prefetto. Nei Comuni in cui esista il Fascio femminile, fa parte di diritto del Comitato di patronato la delegata di sanita' del Fascio medesimo, la quale, nei Comuni ove siano piu' Comitati di patronato, nomina a sua volta una propria rappresentante per ogni Comitato.
[4]Nei Comuni ove siano piu' Comitati di patronato, fanno parte di ogni Comitato un medico condotto designato dall'ufficiale sanitario del Comune, un componente della Congregazione di carita' e un delegato del segretario politico del Fascio locale)).
[5]I Comitati hanno sede in locali forniti gratuitamente dal Comune.
Testo in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933
