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[1]I patroni, che omettendo di eseguire gl'incarichi eventualmente ricevuti, o eseguendoli senza la necessaria diligenza, compromettano il normale funzionamento dei servizi di assistenza, decadono dalla carica.

[2]La decadenza e' pronunziata dal Consiglio direttivo della Federazione provinciale.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art12 · fonte del testo