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[1]I patroni, che omettendo di eseguire gl'incarichi eventualmente ricevuti, o eseguendoli senza la necessaria diligenza, compromettano il normale funzionamento dei servizi di assistenza, decadono dalla carica.

[2]((La decadenza e' pronunziata dal Consiglio direttivo della Federazione su proposta del presidente)).

Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933. 7 parole tolte, 10 parole aggiunte.

La decadenza e' tolto: pronunciata dalla Giunta esecutiva della Federazione provinciale aggiunto: pronunziata dal Consiglio direttivo della Federazione su proposta del presidente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art12 · fonte del testo