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[1]I patroni, che omettendo di eseguire gl'incarichi eventualmente ricevuti, o eseguendoli senza la necessaria diligenza, compromettano il normale funzionamento dei servizi di assistenza, decadono dalla carica.
[2]((La decadenza e' pronunciata dalla Giunta esecutiva della Federazione provinciale)).
Testo in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933
