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[1]I patroni, che omettendo di eseguire gl'incarichi eventualmente ricevuti, o eseguendoli senza la necessaria diligenza, compromettano il normale funzionamento dei servizi di assistenza, decadono dalla carica.

[2]((La decadenza e' pronunciata dalla Giunta esecutiva della Federazione provinciale)).

Testo in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1926

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

La decadenza e' tolto: pronunziata dal Consiglio direttivo aggiunto: pronunciata dalla Giunta esecutiva della Federazione provinciale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art12 · fonte del testo