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[1]Agli effetti della vigilanza di cui al n. 1 dell'art. 10 della presente legge, allorche' una persona allevi o custodisca un fanciullo minore di quattordici anni, fuori dalla dimora dei genitori o del tutore, deve farne dichiarazione al locale Comitato di patronato, al quale deve inoltre dichiarare ogni suo cambiamento di residenza ed eventualmente la morte o il ritiro del fanciullo.

[2]Al Comitato medesimo gli istituti pubblici e privati di beneficenza e assistenza debbono comunicare l'elenco dei fanciulli in essi ricoverati e di quelli affidati a privati allevatori e notificare le eventuali dimissioni dei fanciulli medesimi.

[3]Gli allevatori e custodi e i presidenti dell'istituiti di beneficenza e assistenza che contravvengano alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L.50. a L. 500.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art18 · fonte del testo