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[1]Quando un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immoralita', ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione, i patroni, con l'assistenza delle autorita' di pubblica sicurezza, debbono ritirarlo e collocarlo in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere alla sua restituzione ai genitori, o al tutore, oppure al suo ricovero in idoneo istituto.
[2]Uguale provvedimento debbono adottare i patroni, quando le nutrici, gli allevatori e gli amministratori e direttori degli istituti pubblici e privati si oppongano, senza giustificati motivi, alle loro visite o a quelle degli ispettori di cui all'articolo 9 della presente legge, salvo l'applicazione, a carico delle nutrici e degli allevatori, amministratori o direttori delle pene previste nel Codice penale nei casi di abuso dei mezzi di correzione o di maltrattamenti verso i fanciulli allevati o ricoverati e nei casi di violenze o minacce verso i patroni o ispettori, i quali vanno considerati a tutti gli effetti come pubblici ufficiali.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 16 dicembre 2010
