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[1]E' vietato di vendere o somministrare tabacco in qualsiasi forma a fanciulli o adolescenti, sotto pena della ammenda sino a L. 200 e della confisca del tabacco venduto o somministrato.

[2]E' vietato ai fanciulli e agli adolescenti, minori dei 15 anni, di fumare in luogo pubblico sotto pena dell'ammenda di L.5 e della confisca del tabacco che essi portino indosso.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 11 maggio 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art24 · fonte del testo