Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]E' vietato di vendere o somministrare tabacco in qualsiasi forma ((ai minori degli anni 16)), sotto pena della ammenda sino a L. 200 e della confisca del tabacco venduto o somministrato.
[2]E' vietato ((ai minori degli anni 16)), di fumare in luogo pubblico sotto pena dell'ammenda di L.5 e della confisca del tabacco che essi portino indosso.
Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010
