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[1]E' vietato di vendere o somministrare tabacco in qualsiasi forma ((ai minori degli anni 16)), sotto pena della ammenda sino a L. 200 e della confisca del tabacco venduto o somministrato.

[2]E' vietato ((ai minori degli anni 16)), di fumare in luogo pubblico sotto pena dell'ammenda di L.5 e della confisca del tabacco che essi portino indosso.

Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1926 al 11 maggio 1933. 12 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

E' vietato di vendere o somministrare tabacco in qualsiasi forma tolto: a fanciulli o adolescenti aggiunto: ai minori degli anni 16, sotto pena della ammenda sino a L. 200 e della confisca del tabacco venduto o somministrato.

E' vietato ai tolto: fanciulli e agli adolescenti, minori dei 15 anni aggiunto: minori degli anni 16, di fumare in luogo pubblico sotto pena dell'ammenda di L.5 e della confisca del tabacco che essi portino indosso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art24 · fonte del testo