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[1]In oggi Provincia e' costituita, fra tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, una federazione diretta da un Consiglio composto dal presidente e otto consiglieri, scelti, tra i presidenti e i direttori delle istituzioni federate, dalla Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale. Del Consiglio fa parte, di diritto, il medico provinciale e un ispettore scolastico.
[2]Il presidente e i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.
[3]I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengano a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.
[4]La decadenza e' dichiarata dal Consiglio stesso e la dichiarazione puo' essere promossa dall'Opera Nazionale.
[5]Il Consiglio ha sede in locali gratuitamente forniti dalla Provincia.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926
