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[1]In oggi Provincia e' costituita, fra tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, una federazione diretta da un Consiglio composto dal presidente e otto consiglieri, scelti, tra i presidenti e i direttori delle istituzioni federate, dalla Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale. Del Consiglio fa parte, di diritto, il medico provinciale e un ispettore scolastico.

[2]Il presidente e i consiglieri durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

[3]I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengano a quattro sedute consecutive, decadono dalla carica.

[4]La decadenza e' dichiarata dal Consiglio stesso e la dichiarazione puo' essere promossa dall'Opera Nazionale.

[5]Il Consiglio ha sede in locali gratuitamente forniti dalla Provincia.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 22 novembre 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art8 · fonte del testo