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[1]((In ogni Provincia i compiti dell'Opera nazionale sono attuati da una Federazione con sede nel Comune capoluogo, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

[2]La Federazione e' retta da un Consiglio di 11 Membri, compresi il presidente e il vice-presidente che sono di diritto rispettivamente, il preside della Amministrazione provinciale o un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei Fasci femminili o una sua delegata.

[3]Fanno parte di diritto del Consiglio:

[4]1° il consigliere di prefettura preposto ai servizi dell'assistenza e beneficienza pubblica;

[5]2° il medico provinciale;

[6]3° il presidente del tribunale, o un giudice da lui delegato.

[7]Gli altri sei componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento, quattro dal prefetto nelle persone di un medico specializzato in ostetricia e di un medico specializzato in pediatria e di due rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione della maternita' ed infanzia, uno dal presidente dell'Opera nazionale, scegliendolo tra i soci esperti in materia di assistenza materna e infantile, residenti nella Provincia, in conformita' al disposto del precedente art. 3.

[8]I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

[9]I componenti non di diritto del Consiglio direttivo, i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio; il presidente dell'Opera nazionale la puo' promuovere.

[10]Gli stessi componenti possono essere revocati dall'incarico con decreto del prefetto, contro il quale e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

[11]Contro la determinazione del Ministro non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale.

[12]La Federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla Provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'Amministrazione provinciale.

[13]Quando, pel funzionamento della Federazione, si renda necessaria, in mancanza di prestazioni volontarie, l'assunzione di altro personale, l'Opera dovra' stabilirne i diritti e le attribuzioni con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze)).

Testo in vigore dal 11 maggio 1933 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933. 372 parole tolte, 276 parole aggiunte in 19 capoversi.

In ogni Provincia tolto: e' costituita, tra aggiunto: i compiti dell'Opera nazionale sono attuati da una Federazione con sede nel Comune capoluogo, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanziatolto: , una Federazione direttaaggiunto: .

aggiunto: La Federazione e' retta da un Consiglio tolto: composto di ventun membri, di cui tredici elettivi e otto di diritto, nelle Provincie il cui capoluogo abbia una popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti, e di diciassette membri, di cui nove elettivi e otto di diritto, nelle altre Provincie.

tolto: Dei componenti elettivi uno e' scelto dal segretario generale del Partito Nazionale Fascista, su designazione della Delegazione generale di sanita' aggiunto: di 11 Membri, compresi il presidente e il vice-presidente che sono di diritto rispettivamente, il preside della Amministrazione provinciale o un rettore da lui delegato, e la fiduciaria provinciale dei Fasci femminilitolto: , tra le iscritte ai Fasci femminili della Provincia, e gli altri sono scelti dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale tra i presidenti e i direttori delle istituzioni federate. Tali componenti durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti. aggiunto: o una sua delegata.

tolto: Sono membri di diritto di ciascun Consiglio direttivoaggiunto: Fanno parte di diritto del Consiglio:

aggiunto: 1° il consigliere di prefettura preposto ai servizi tolto: della beneficenza, aggiunto: dell'assistenza e beneficienza pubblica;

aggiunto: 2° il medico provinciale;

aggiunto: 3° il presidente del tribunale tolto: avente sede nel capoluogo della Provincia o giurisdizione sul medesimo, o un giudice da lui delegatotolto: , il procuratore del Re dello stesso tribunale, il capo dell'Amministrazione provinciale, il medico provinciale, il segretario politicoaggiunto: .

aggiunto: Gli altri sei componenti sono nominati, rispettivamente, uno dal segretario della Federazione provinciale tolto: fascista, un ispettore scolastico, designato dal provveditore agli studi della regione, e il capo dell'Amministrazione comunale del capoluogo della Provincia.

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

tolto: Nelle Provincie ove esistano cattedre universitarie di clinica pediatrica ed ostetrica, fanno parte dei rispettivi consigli direttivi, come membri di diritto anche i direttori titolari delle cattedre medesime.

tolto: Il presidente del Consiglio direttivo e' scelto tra i membri del Consiglio stesso dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale. Esso dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile.

tolto: Per la provincia di Roma fanno parte del Consiglio direttivo anche due membri elettivi designati dal Governatore di Roma.

tolto: In seno al Consiglio direttivo e' costituita una Giunta esecutiva composta di nove membri nelle Provincie il cui capoluogo abbia una popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti, e di sette membri nelle altre Provincie.

tolto: Fanno parte della Giunta esecutiva il presidente del Consiglio direttivo, il procuratore del Re, il medico provinciale, il segretario politico della Federazione provinciale fascista, e l'ispettore scolastico. Gli altri membri sono scelti dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta di voti in primo scrutinio, ed a maggioranza relativa in caso di ballottaggio, tra i suoi componenti elettivi, e possibilmente tra quelli residenti nel capoluogo della Provincia. Questi ultimi membri aggiunto: dei Fasci di combattimento, quattro dal prefetto nelle persone di un medico specializzato in ostetricia e di un medico specializzato in pediatria e di due rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione della maternita' ed infanzia, uno dal presidente dell'Opera nazionale, scegliendolo tra i soci esperti in materia di assistenza materna e infantile, residenti nella Provincia, in conformita' al disposto del precedente art. 3.

aggiunto: I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere tolto: riconfermati aggiunto: confermati.

I componenti aggiunto: non di diritto del Consiglio direttivo tolto: o della Giunta esecutiva che, senza giustificati motivi, non intervengano a quattro sedute consecutiveaggiunto: , i quali non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza e' tolto: dichiarata dal Consiglio direttivo e la dichiarazione puo' essere promossa dall'Opera nazionale aggiunto: pronunciata dal Consiglio; il presidente dell'Opera nazionale la puo' promuovere.

aggiunto: Gli stessi componenti possono essere revocati dall'incarico con decreto del prefetto, contro il quale e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

tolto: Il Consiglio e la Giunta hannoaggiunto: Contro la determinazione del Ministro non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale.

aggiunto: La Federazione ha sede in locali forniti aggiunto: ed arredati gratuitamente dalla Provincia aggiunto: e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'Amministrazione provinciale.

aggiunto: Quando, pel funzionamento della Federazione, si renda necessaria, in mancanza di prestazioni volontarie, l'assunzione di altro personale, l'Opera dovra' stabilirne i diritti e le attribuzioni con speciale regolamento da approvarsi dal Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art8 · fonte del testo