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[1]((In ogni Provincia e' costituita, tra tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, una Federazione diretta da un Consiglio composto di ventun membri, di cui tredici elettivi e otto di diritto, nelle Provincie il cui capoluogo abbia una popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti, e di diciassette membri, di cui nove elettivi e otto di diritto, nelle altre Provincie.
[2]Dei componenti elettivi uno e' scelto dal segretario generale del Partito Nazionale Fascista, su designazione della Delegazione generale di sanita' dei Fasci femminili, tra le iscritte ai Fasci femminili della Provincia, e gli altri sono scelti dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale tra i presidenti e i direttori delle istituzioni federate. Tali componenti durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti.
[3]Sono membri di diritto di ciascun Consiglio direttivo il consigliere di prefettura preposto ai servizi della beneficenza, il presidente del tribunale avente sede nel capoluogo della Provincia o giurisdizione sul medesimo, o un giudice da lui delegato, il procuratore del Re dello stesso tribunale, il capo dell'Amministrazione provinciale, il medico provinciale, il segretario politico della Federazione provinciale fascista, un ispettore scolastico, designato dal provveditore agli studi della regione, e il capo dell'Amministrazione comunale del capoluogo della Provincia.
[4]Nelle Provincie ove esistano cattedre universitarie di clinica pediatrica ed ostetrica, fanno parte dei rispettivi consigli direttivi, come membri di diritto anche i direttori titolari delle cattedre medesime.
[5]Il presidente del Consiglio direttivo e' scelto tra i membri del Consiglio stesso dalla Giunta esecutiva dell'Opera nazionale. Esso dura in carica quattro anni ed e' rieleggibile.
[6]Per la provincia di Roma fanno parte del Consiglio direttivo anche due membri elettivi designati dal Governatore di Roma.
[7]In seno al Consiglio direttivo e' costituita una Giunta esecutiva composta di nove membri nelle Provincie il cui capoluogo abbia una popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti, e di sette membri nelle altre Provincie.
[8]Fanno parte della Giunta esecutiva il presidente del Consiglio direttivo, il procuratore del Re, il medico provinciale, il segretario politico della Federazione provinciale fascista, e l'ispettore scolastico. Gli altri membri sono scelti dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta di voti in primo scrutinio, ed a maggioranza relativa in caso di ballottaggio, tra i suoi componenti elettivi, e possibilmente tra quelli residenti nel capoluogo della Provincia. Questi ultimi membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
[9]I componenti del Consiglio direttivo o della Giunta esecutiva che, senza giustificati motivi, non intervengano a quattro sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio direttivo e la dichiarazione puo' essere promossa dall'Opera nazionale.
[10]Il Consiglio e la Giunta hanno sede in locali forniti gratuitamente dalla Provincia)).
Testo in vigore dal 22 novembre 1926 al 11 maggio 1933
