Art. 1
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Il credito a favore della pesca marittima e di quella nelle acque interne, delle industrie degli allevamenti ittici, della conservazione e lavorazione dei prodotti della pesca, delle industrie e delle attivita' commerciali connesse con l'esercizio della pesca, delle cooperative dei pescatori ed in genere delle iniziative a vantaggio dei pescatori, si distingue in credito di impianto e di miglioramento ed in credito di esercizio.
Testo in vigore dal 22 luglio 1935 al 1 gennaio 1994
