Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1935 al 1 gennaio 1994. 59 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli Istituti speciali di credito agrario, le Casse di risparmio, i Monti di pieta' di 1ª categoria e tutti gli Enti ed Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati a compiere, oltre le operazioni di credito peschereccio di impianto o di miglioramento ai sensi dell'art. 45 del testo unico sulla pesca sopra citato, operazioni di credito peschereccio d'esercizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-03;1281~art3 · fonte del testo