Art. 5
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1935 al 1 gennaio 1994. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo il rispetto delle convenzioni in corso, la gestione delle Casse dei mercati all'ingrosso del pesce istituite o da istituire ai sensi dell'art. 83 del testo unico delle leggi sulla pesca, sara' dalle rispettive autorita' comunali affidata alla Banca nazionale del lavoro. Con provvedimenti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze, da emanarsi secondo le norme del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, udito il parere del Comitato di cui all'art. 7, potra' tuttavia essere consentito che i servizi di Cassa di determinati mercati siano affidati ad altri Istituti bancari che esercitino notevole attivita' nel campo del credito a favore dei pescatori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-03;1281~art5 · fonte del testo