Art. 2
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Il periodo minimo di quindici mesi di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, richiesto dall'art. 67 del Codice per la marina mercantile, tuttora in vigore in base all'art. 1328 del Codice della navigazione, ai fini del conseguimento della qualifica di scrivano, e' ridotto a dodici mesi nei confronti dei diplomati aspiranti al comando di navi mercantili, i quali abbiano compiuto su navi di bandiera estera, in servizio di coperta, un tirocinio di navigazione non inferiore a diciotto mesi, dei quali almeno tre effettuati posteriormente all'8 maggio 1945 ed al conseguimento del diploma nautico.
Testo in vigore dal 6 dicembre 1950 al 16 dicembre 2010
