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[1]Il Governo e' autorizzato a concedere la facolta' di fare mutui, nei termini e alle condizioni della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e con le norme e le cautele che saranno stabilite in apposito regolamento, anche a societa' anonime o cooperative di lavori pubblici, le quali si costituissero col precipuo scopo di provvedere alle costruzioni nei Comuni danneggiati.

[2]Le Societa' predette godranno, oltre alle agevolazioni tributarie consentite dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 12 gennaio 1909, n. 12, e dal decreto-legge 5 novembre 1909, n. 722, anche di quelle consentite dalla legge sulle case popolari od economiche.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art11 · fonte del testo