Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per i mutui concessi dal Consorzio il Governo provvedera' affinche' la quota del quarto di cui all'art. 13 del decreto-legge 5 novembre 1909, n. 722, possa anche, a domanda del mutuatario, essere rappresentata: a) o dal valore dell'area sulla quale deve effettuarsi la costruzione, ed in caso di riparazione anche dalla parte dell'edifizio utilizzabile; b) o da una garanzia ipotecaria, anche non di primo grado, sopra altro cespite, purche' sufficiente; c) o dalla garanzia di un ente intermedio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art10 · fonte del testo