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[1]All'Unione messinese passeranno anche le aree di quei proprietari che dopo fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, non abbiano entro i due anni iniziata la costruzione o che, avendola iniziata, non l'abbiano completata entro un congruo termine da assegnarsi, sopra istanza dell'Unione messinese, dal magistrato di cui all'art. 25.

[2]Le disposizioni di questo e del precedente articolo si applicheranno anche a coloro i quali, a norma del 1° comma dell'art. 3, abbiano acquistato dai proprietari edifici danneggiati od aree su cui sorgevano fabbricati distrutti.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art16 · fonte del testo