Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911. Leggi il testo vigente →
[1]All'Unione messinese passeranno anche le aree di quei proprietari che dopo fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, non abbiano entro i due anni iniziata la costruzione o che, avendola iniziata, non l'abbiano completata entro un congruo termine da assegnarsi, sopra istanza dell'Unione messinese, dal magistrato di cui all'art. 25.
[2]Le disposizioni di questo e del precedente articolo si applicheranno anche a coloro i quali, a norma del 1° comma dell'art. 3, abbiano acquistato dai proprietari edifici danneggiati od aree su cui sorgevano fabbricati distrutti.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911
