Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1911, n. 842.
Abrogato dal 18 agosto 1911
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Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1911, n. 842.
Abrogato dal 18 agosto 1911
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911. 85 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: All'Unione messinese passeranno anche le aree di quei proprietari che dopo fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, non abbiano entro i due anni iniziata la costruzione o che, avendola iniziata, non l'abbiano completata entro un congruo termine da assegnarsi, sopra istanza dell'Unione messinese, dal magistrato di cui all'art. 25.
tolto: Le disposizioni di questo e del precedente articolo si applicheranno anche a coloro i quali, a norma del 1° comma dell'art. 3, abbiano acquistato dai proprietari edifici danneggiati od aree su cui sorgevano fabbricati distrutti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1911, N. 842
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art16 · fonte del testo