Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1911, n. 842.
Abrogato dal 18 agosto 1911
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1911, n. 842.
Abrogato dal 18 agosto 1911
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911. 96 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Qualora, entro il termine di un anno dalla data della pubblicazione del piano regolatore debitamente approvato, i proprietari di edifici o di parti di edifici distrutti o danneggiati, da espropriare per l'attuazione del piano stesso, non facciano la dichiarazione di volere provvedere direttamente alla riscossione della relativa indennita', tutti i loro diritti passeranno all'Unione.
tolto: Nel caso di condominio, o di edifici i cui piani appartenevano a diversi proprietari, la dichiarazione di un solo condomino o proprietario bastera' ad escludere il passaggio all'Unione del diritto all'indennita' per l'intero stabile, alla condizione di cui all'ultimo comma dell'art. 15.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1911, N. 842
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art17 · fonte del testo