Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 256 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'Unione ha per oggetto:
tolto: 1° di provvedere alla ricostruzione, costruzione o riparazione di edifici sulle aree di sua proprieta' o su quelle che potra' acquistare nell'ambito del nuovo piano regolatore;
tolto: 2° di contrarre per le dette costruzioni, ricostruzioni o riparazioni, e nei limiti di cui all'art. 1° della presente legge, mutui estinguibili per meta' dallo Stato a norma dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
tolto: 3° di riscuotere le indennita' dovute ai proprietari di stabili soggetti ad espropriazione, i quali non abbiano fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente;
tolto: 4° di locare gli edifici costruiti o ricostruiti o di alienarli impiegando il ricavato delle alienazioni nel modo che sara' stabilito dallo statuto;
tolto: 5° di emettere carature a norma dell'art. 20;
tolto: 6° di ripartire ogni anno gli utili netti della gestione fra i singoli aventi diritto, in proporzione delle rispettive carature da essi possedute, e per un decimo al fondo di riserva;
tolto: 7° di assumere l'assicurazione contro gli incendi, sia per gli edifici costruiti o ricostruiti dai privati, mediante pagamento da parte di questi del premio convenuto, sia per i fabbricati da essa costruiti o ricostruiti, mediante la formazione di un fondo speciale con una parte degli utili annuali, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
tolto: L'Unione avra' inoltre diritto di espropriare, secondo le norme dell'art. 44 e salve le limitazioni che potranno essere stabilite con decreto Reale, aree private comprese nell'ambito del piano regolatore, sulle quali, al 28 dicembre 1908, non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art18 · fonte del testo