Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 256 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: L'Unione ha per oggetto:

tolto: 1° di provvedere alla ricostruzione, costruzione o riparazione di edifici sulle aree di sua proprieta' o su quelle che potra' acquistare nell'ambito del nuovo piano regolatore;

tolto: 2° di contrarre per le dette costruzioni, ricostruzioni o riparazioni, e nei limiti di cui all'art. 1° della presente legge, mutui estinguibili per meta' dallo Stato a norma dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

tolto: 3° di riscuotere le indennita' dovute ai proprietari di stabili soggetti ad espropriazione, i quali non abbiano fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente;

tolto: 4° di locare gli edifici costruiti o ricostruiti o di alienarli impiegando il ricavato delle alienazioni nel modo che sara' stabilito dallo statuto;

tolto: 5° di emettere carature a norma dell'art. 20;

tolto: 6° di ripartire ogni anno gli utili netti della gestione fra i singoli aventi diritto, in proporzione delle rispettive carature da essi possedute, e per un decimo al fondo di riserva;

tolto: 7° di assumere l'assicurazione contro gli incendi, sia per gli edifici costruiti o ricostruiti dai privati, mediante pagamento da parte di questi del premio convenuto, sia per i fabbricati da essa costruiti o ricostruiti, mediante la formazione di un fondo speciale con una parte degli utili annuali, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: L'Unione avra' inoltre diritto di espropriare, secondo le norme dell'art. 44 e salve le limitazioni che potranno essere stabilite con decreto Reale, aree private comprese nell'ambito del piano regolatore, sulle quali, al 28 dicembre 1908, non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art18 · fonte del testo