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[1]L'Unione ha per oggetto:
[2]1° di provvedere alla ricostruzione, costruzione o riparazione di edifici sulle aree di sua proprieta' o su quelle che potra' acquistare nell'ambito del nuovo piano regolatore;
[3]2° di contrarre per le dette costruzioni, ricostruzioni o riparazioni, e nei limiti di cui all'art. 1° della presente legge, mutui estinguibili per meta' dallo Stato a norma dell'art. 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
[4]3° di riscuotere le indennita' dovute ai proprietari di stabili soggetti ad espropriazione, i quali non abbiano fatta la dichiarazione di cui all'articolo precedente;
[5]4° di locare gli edifici costruiti o ricostruiti o di alienarli impiegando il ricavato delle alienazioni nel modo che sara' stabilito dallo statuto;
[6]5° di emettere carature a norma dell'art. 20;
[7]6° di ripartire ogni anno gli utili netti della gestione fra i singoli aventi diritto, in proporzione delle rispettive carature da essi possedute, e per un decimo al fondo di riserva;
[8]7° di assumere l'assicurazione contro gli incendi, sia per gli edifici costruiti o ricostruiti dai privati, mediante pagamento da parte di questi del premio convenuto, sia per i fabbricati da essa costruiti o ricostruiti, mediante la formazione di un fondo speciale con una parte degli utili annuali, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.
[9]L'Unione avra' inoltre diritto di espropriare, secondo le norme dell'art. 44 e salve le limitazioni che potranno essere stabilite con decreto Reale, aree private comprese nell'ambito del piano regolatore, sulle quali, al 28 dicembre 1908, non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
