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[1]L'Unione messinese sara' amministrata da un Consiglio composto di nove membri, dei quali tre nominati dal Governo, uno dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale di Messina e tre eletti dai delegati degli interessati, secondo le norme del regolamento.
[2]Il presidente sara' nominato tra i consiglieri con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 10 febbraio 1912
