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[1]L'Unione messinese sara' amministrata da un Consiglio composto di nove membri, dei quali tre nominati dal Governo, uno dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale di Messina e tre eletti dai delegati degli interessati, secondo le norme del regolamento.

[2]Il presidente sara' nominato tra i consiglieri con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 10 febbraio 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art19 · fonte del testo