Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 83 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In mancanza di accordo tra il richiedente e l'Istituto mutuante la determinazione del valore sara' fatta da due Comitati, l'uno a Messina e l'altro a Reggio Calabria, e composti di un magistrato designato dal presidente del tribunale locale, che fungera' da presidente, di un ingegnere tecnico di finanza, designato dal ministro delle finanze, e di un delegato tecnico dell'Istituto mutuante.
tolto: Ai componenti i Comitati sara' dato un supplente, nei modi e con le forme di cui sopra.
tolto: Le decisioni dei Comitati sono definitive.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art2 · fonte del testo