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[1]In mancanza di accordo tra il richiedente e l'Istituto mutuante la determinazione del valore sara' fatta da due Comitati, l'uno a Messina e l'altro a Reggio Calabria, e composti di un magistrato designato dal presidente del tribunale locale, che fungera' da presidente, di un ingegnere tecnico di finanza, designato dal ministro delle finanze, e di un delegato tecnico dell'Istituto mutuante.
[2]Ai componenti i Comitati sara' dato un supplente, nei modi e con le forme di cui sopra.
[3]Le decisioni dei Comitati sono definitive.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
