Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]In mancanza di accordo tra il richiedente e l'Istituto mutuante la determinazione del valore sara' fatta da due Comitati, l'uno a Messina e l'altro a Reggio Calabria, e composti di un magistrato designato dal presidente del tribunale locale, che fungera' da presidente, di un ingegnere tecnico di finanza, designato dal ministro delle finanze, e di un delegato tecnico dell'Istituto mutuante.

[2]Ai componenti i Comitati sara' dato un supplente, nei modi e con le forme di cui sopra.

[3]Le decisioni dei Comitati sono definitive.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art2 · fonte del testo