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A decorrere dalla data di costituzione dell'Unione messinese e per un quinquennio, lo Stato versera' all'Unione, a rate semestrali anticipate, una somma che sara' fissata annualmente per R. decreto, su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, e che non potra' essere superiore alle lire trentamila annue.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art22 · fonte del testo