Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1911 al 10 febbraio 1912. Leggi il testo vigente →

[1]A decorrere dalla data di costituzione dell'Unione messinese e per un quinquennio, lo Stato versera' all'Unione, a rate semestrali anticipate, una somma che sara' fissata annualmente per R. decreto, su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, e che non potra' essere superiore alle lire trentamila annue.

[2]2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 luglio 1911, n. 842

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La L. 28 luglio 1911, n. 842 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Il massimo dell'assegnazione annua di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e' portato a lire 50,000".

Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 10 febbraio 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1911

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 luglio 1911, n. 842

    La L. 28 luglio 1911, n. 842 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Il massimo dell'assegnazione annua di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e' portato a lire 50,000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art22 · fonte del testo