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[1]A decorrere dalla data di costituzione dell'Unione messinese e per un quinquennio, lo Stato versera' all'Unione, a rate semestrali anticipate, una somma che sara' fissata annualmente per R. decreto, su proposta dei ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, e che non potra' essere superiore alle lire trentamila annue.
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 luglio 1911, n. 842
2La L. 28 luglio 1911, n. 842 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Il massimo dell'assegnazione annua di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e' portato a lire 50,000".
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 10 febbraio 1912
