Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge potranno essere estese con RR. decreti, anche ad altri dei Comuni indicati nel decreto Reale di cui all'art. 1.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art24 · fonte del testo