Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I collegi di cui agli articoli precedenti hanno facolta' di procedere ad accessi locali per l'esecuzione di atti istruttori, o collegialmente o per mezzo di un loro delegato, anche estraneo al collegio.

tolto: Quando il collegio non creda di poter provvedere a mezzo di uno o piu' dei suoi componenti, e lo ritenga assolutamente indispensabile, avra' facolta' di far compiere accertamenti e rilievi tecnici locali da persone di piena sua fiducia e senza limitazione di scelta.

tolto: Il collegio fissera' un termine brevissimo entro il quale le dette persone dovranno presentare la loro relazione, la quale potra' essere anche verbale.

tolto: L'ufficio di segretario dei collegi sara' esercitato da funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art29 · fonte del testo