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[1]I collegi di cui agli articoli precedenti hanno facolta' di procedere ad accessi locali per l'esecuzione di atti istruttori, o collegialmente o per mezzo di un loro delegato, anche estraneo al collegio.

[2]Quando il collegio non creda di poter provvedere a mezzo di uno o piu' dei suoi componenti, e lo ritenga assolutamente indispensabile, avra' facolta' di far compiere accertamenti e rilievi tecnici locali da persone di piena sua fiducia e senza limitazione di scelta.

[3]Il collegio fissera' un termine brevissimo entro il quale le dette persone dovranno presentare la loro relazione, la quale potra' essere anche verbale.

[4]L'ufficio di segretario dei collegi sara' esercitato da funzionari delle cancellerie o segreterie giudiziarie.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art29 · fonte del testo