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Tutti i diritti spettanti allo Stato sulle aree da esso occupate temporaneamente sono ceduti ai Comuni, i quali riscuoteranno i canoni delle eventuali concessioni gia' fatte dallo Stato a decorrere dalla data stabilita al primo capoverso dell'articolo precedente. Lo Stato conserva pero' sempre il diritto di disporre di quelle aree che gli occorreranno per le proprie esigenze o per provvedere ad opere o servizi pubblici.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art32 · fonte del testo