Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il pagamento delle indennita' occorrenti per l'eventuale proroga dell' occupazione temporanea dei terreni sui quali sorgono le baracche ed i padiglioni passati in proprieta' dei Comuni per effetto dell'articolo precedente resta a carico di questi.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
