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Il pagamento delle indennita' occorrenti per l'eventuale proroga dell' occupazione temporanea dei terreni sui quali sorgono le baracche ed i padiglioni passati in proprieta' dei Comuni per effetto dell'articolo precedente resta a carico di questi.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art34 · fonte del testo