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Gli attuali concessionari dei terreni espropriati dallo Stato, se nell'atto di concessione fu loro accordata la facolta' di ottenerne l'acquisto mediante il pagamento del prezzo di costo, la conserveranno, sempre quando non si oppongano motivi di interesse pubblico. In caso di divergenza fra Comuni e concessionari decide in modo definitivo il ministro dei lavori pubblici, al quale spettera' inoltre di determinare il prezzo di costo dell'area.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
