Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Effettuata la cessione ai rispettivi Comuni delle aree, delle baracche e dei padiglioni di cui agli articoli, 31 o 33 saranno di competenza del sindaco, su conforme deliberazione della Giunta comunale:

  • a)la concessione, la vendita, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle baracche;
  • b)le concessioni temporanee di aree per un periodo non superiore ai cinque anni, la revoca, la dichiarazione di decadenza e qualsiasi altro provvedimento relativo alle concessioni stesse.

[2]Le alienazioni di aree, le concessioni delle medesime per una durata eccedente i cinque anni, nonche' tutti i provvedimenti ad esse relativi, dovranno sempre essere autorizzati dal Consiglio comunale, e sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

[3]Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto Reale 18 aprile 1909, n. 216, ed ogni altra disposizione che sia contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art38 · fonte del testo