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[1]Per provvedere a tutti i servizi tecnici relativi ai terremoti del 1905, 1907, 1908 ed alla vigilanza sull'applicazione delle norme tecniche ed igieniche approvate con R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, nonche' per sollecitare la esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, contemplate dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e precedenti, e' aumentato il ruolo organico del Real corpo del genio civile, il quale rimane stabilito, dal 1° luglio 1910, in conformita' della tabella B annessa alla presente legge.
[2]La spesa di L. 289,100, all'uopo occorrente, sara' prelevata in parte dai fondi stanziati per provvedere ad opere straordinarie nei Comuni colpiti dal terremoto, autorizzati dalla presente legge, ed in parte dai fondi stanziati per l'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria, autorizzate dalle leggi sopraddette.
[3]Dai fondi stessi saranno pure prelevati gli assegni agl'ingegneri, aiuti, disegnatori ed assistenti provvisori da assumersi in temporaneo servizio per la durata dei singoli lavori.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
