Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nei Comuni ai quali non si estende la giurisdizione dei Collegi arbitrali, di cui all'articolo precedente, la determinazione delle indennita' offerte e non accettate sara' inappellabilmente fatta da Collegi arbitrali composti da tre membri di cui uno nominato dalla Deputazione provinciale, l'altro dall'espropriante; il terzo membro sara' un magistrato designato dal presidente del tribunale del luogo. La presidenza del Collegio sara' assunta dal magistrato. La procedura sara' quella stabilita dal Codice di procedura civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art48 · fonte del testo