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[1]Gli uffici del genio civile nelle tre provincie di Calabria e in quelle di Messina, saranno costituiti, quanto al personale tecnico, nel modo indicato nella tabella C allegata alla presente legge.
[2]Le modificazioni che in seguito si rendessero necessarie nella costituzione di detti uffici saranno approvate con decreto Reale.
[3]Al personale di cui nella tabella C sara' aggiunto il personale d'ordine e di servizio, entro i limiti dei ruoli organici e quello provvisorio nella misura richiesta dalle esigenze del servizio.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
