Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli uffici del genio civile nelle tre provincie di Calabria e in quelle di Messina, saranno costituiti, quanto al personale tecnico, nel modo indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

[2]Le modificazioni che in seguito si rendessero necessarie nella costituzione di detti uffici saranno approvate con decreto Reale.

[3]Al personale di cui nella tabella C sara' aggiunto il personale d'ordine e di servizio, entro i limiti dei ruoli organici e quello provvisorio nella misura richiesta dalle esigenze del servizio.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art59 · fonte del testo