Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 275 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: In aggiunta alle somme disponibili dei porti di Messina e di Reggio Calabria in base alle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e 13 marzo 1904, n. 102, 25 giugno 1906, n. 255 e alla tabella di riparto approvata con decreto Ministeriale del 29 aprile 1908 e' autorizzata:
tolto: a) la spesa diL. 9,500,000 per opere ed espropriazioni occorrenti alla sistemazione del porto di Messina secondo il nuovo piano regolatore gia' approvato;
tolto: b) la spesa di L. 1,500,000 per l'ampliamento, l'arredamento e la sistemazione del porto di Reggio Calabria.
tolto: Gli enti interessati nei due porti sopraddetti sono esonerati dal pagamento dei contributi ancora dovuti allo Stato a termini della legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) per opere ordinarie e straordinarie eseguite anteriormente alla pubblicazione della presente legge.
tolto: Dalla data di tale pubblicazione gli stessi enti sono esonerati dal contributo nelle spese straordinarie autorizzate dalla presente legge e da quelle sopraindicate, fermo rimanendo per essi l'obbligo del contributo per le spese ordinarie.
tolto: Lo stanziamento per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) viene per l'esercizio 1910-911 fissato in L. 1,000,000; ed in lire 3,000,000 quelli per gli esercizi 1911-912 e 1912-913. Lo stanziamento per i lavori di cui alla lettera b) avra' principio dall'esercizio 1912-1913, e sara' di L. 500,000. Gli stanziamenti successivi saranno per ambedue i lavori fatti secondo il bisogno.
tolto: Per le espropriazioni da eseguirsi per la sistemazione del porto di Messina sono applicabili le disposizioni dell'art. 45 della presente legge.
tolto: Il termine di tre anni decorrera' dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato dei lavori debitamente approvato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art49 · fonte del testo