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[1]Qualora non esistano convenzioni in contrario, l'area d'un edificio distrutto o da riparare e' comune al proprietario o ai proprietari del pianterreno ed al proprietario o ai proprietari dei diversi piani, e la quota di ciascun condomino e' determinata in rapporto all'imponibile. Mancando l'imponibile, sara' determinata in rapporto al valore di ogni singolo piano antecedentemente al terremoto.
[2]Ciascun proprietario ha il diritto d'interpellare i condomini per atto di ufficiale giudiziario se vogliono costruire. Il proprietario, che entro quindici giorni dalla interpellanza rispondera' negativamente o non rispondera', perdera' il diritto di ricostruire e di conseguire il mutuo, e solo potra' esigere dal condomino o dai condomini che rifabbricheranno l'indennizzo ai termini dell'art. 44, e nel valutare la indennita' sara' tenuto conto del diritto al mutuo, che sara' conservato al condomino o ai condomini diligenti.
[3]I proprietari dei piani superiori che eccedano l'altezza voluta dalle norme tecniche ed igieniche approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193, saranno dai condomini indennizzati per la quota del suolo loro spettante il di cui valore sara' aumentato di un terzo, ed avranno il diritto al mutuo per costruire in altre aree nel territorio dello stesso Comune.
[4]Qualora i condomini del pianterreno e del piano elevabile, fino all'altezza consentita, o taluni di essi non vogliano ricostruire, i proprietari dei piani superiori possono sostituirli nel diritto di ricostruire, indennizzandoli delle loro quote di aree, tenendo conto, nel determinare le indennita', del diritto al mutuo. Se in tale richiesta di sostituzione concorrono diversi condomini e non sia possibile, per deficienza di spazio o di altezza, la ricostruzione di tutte le porzioni dello stabile a ciascuno appartenenti si procedera' al sorteggio fra i concorrenti.
[5]Il pretore, sulla domanda d'un condomino, deleghera' un notaio, il quale, previo avviso agl'interessati, nell'ora e nel giorno dell'invito notificato per atto di ufficiale giudiziario, fara' il sorteggio che designera' il condomino o i condomini che potranno ricostruire. Di tali operazioni sara' redatto verbale.
[6]Colle stesse norme e colla stessa procedura del primo capoverso del presente articolo saranno regolati i rapporti dei comproprietari di una casa in comune.
[7]((Ciascun proprietario di parti o di piani di un edificio sottostanti al soffitto del 1° piano, che rappresentino una unita' o partita catastale, ha facolta' di costruire su altra area nell'ambito del territorio dello stesso comune, conservando il diritto al mutuo nella misura indicata nell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, purche' notifichi tale sua determinazione con atto di ufficiale giudiziario ai proprietari delle altre parti o piani dell'intero edificio. Tale notificazione importa rinunzia alla propria quota di area ed all'indennizzo di cui al detto art. 6 secondo comma.
[8]Sulla quota d'area rinunciata i proprietari di parti o piani soprastanti al soffitto del 1° piano, hanno la facolta' di sostituirsi al rinunziante, a norma del 4° comma del detto articolo. Qualora detti proprietari non esistano, o non vogliano sostituirsi al rinunciante, la quota di area rinunciata e' devoluta ai rimanenti proprietari di parti o piani sottostanti al soffitto del 1° piano, in proporzione dei rispettivi imponibili catastali)).
Testo in vigore dal 10 febbraio 1912 al 16 dicembre 2009
