Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Alle espropriazioni occorrenti per l'esecuzione dei piani regolatori e di ampliamento nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, si applicheranno le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2350, valutando i beni espropriati nello stato in cui si troveranno al momento dell'espropriazione, salve pero' sempre le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43 della legge stessa.
tolto: I proprietari danneggiati espropriati conserveranno il diritto di contrarre il mutuo in conformita' degli articoli precedenti sopra altra area nell'ambito del territorio del Comune.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art44 · fonte del testo