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L'acquirente che, nel termine di tre anni dal contratto di acquisto, non giustifichi al competente Ufficio del registro, di avere costruito il fabbricato sull'area acquistata, sara' tenuto al pagamento della differenza fra l'importo della tassa normale di registro e quello della tassa pagata in misura ridotta come all'articolo precedente.

Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;466~art68 · fonte del testo