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[1]L'acquirente che, nel termine di tre anni dal contratto di acquisto, non giustifichi al competente Ufficio del registro, di avere costruito il fabbricato sull'area acquistata, sara' tenuto al pagamento della differenza fra l'importo della tassa normale di registro e quello della tassa pagata in misura ridotta come all'articolo precedente.
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 luglio 1911, n. 842
2La L. 28 luglio 1911, n. 842 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Per gli atti che possano occorrere per l'esecuzione dei precedenti articoli, l'Unione messinese godra' delle esenzioni e riduzioni di tasse concesse con la legge 13 luglio 1910, n. 466, ma i termini di tre e cinque anni indicati negli articoli 68 e 69 della legge medesima sono rispettivamente portati a sei e dieci anni".
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
