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[1]La riduzione di cui all'art. 67 e' estesa alle tasse ipotecarie di trascrizione e d'iscrizione, ferma sempre la tassa minima di L. 2; alle tasse di registro ed ipotecarie concernenti i prestiti fatti dall'acquirente nel termine di cinque anni dall'acquisto per il pagamento del relativo prezzo e alle tasse di registro dovute sugli atti di quietanza dipendenti dai prestiti.
[2]La stessa riduzione e' estesa alla tassa di registro dei contratti di appalto per costruzione, ricostruzione e restauro dei fabbricati, di cui all'art. 67, nello stesso limite di tempo di cui nel primo comma di questo articolo; ma trattandosi di contratti per scrittura privata la riduzione ha luogo solo quando la registrazione ed il pagamento della tassa seguano nei termini di legge.
[3]Non e' ammessa la riduzione della tassa alla misura di favore per le scritture private senza data e con la data in qualunque modo alterata.
Testo in vigore dal 21 luglio 1910 al 18 agosto 1911
